Aerogeneratori: tra il diritto e il fare c’è di mezzo il vento

La conflittualità tra installazione di impianti eolici e paesaggio: gli aerogeneratori necessitano di zone esposte a ventosità, ma sacrificano crinali e ampie distese di terreni.

A delineare il concetto di sviluppo sostenibile è l’osservazione della realtà nella sua dimensione dicotomica, che vede sviluppo umano da una parte e tutela dell’ambiente dall’altra. Gli ambientalisti più ferventi, sfiduciando l’uomo, pensano a questo concetto come a un ossimoro, presumendo inconciliabili i termini che lo compongono.

La sua prima definizione si deve ad una Commissione internazionale, la World Commission on Environment and Developement, altresì detta Commissione Brundtland dal ministro che l’ha presieduta, istituita nel 1983. Qui si asserisce che è sostenibile «uno sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare le proprie necessità».

Da queste premesse deriva l’esigenza comunemente sentita di uno sfruttamento delle risorse consapevole e razionale, che in men che non si dica si tramuta in encomio delle energie rinnovabili.

Tuttavia, per quanto importante sia il contributo che l’energia pulita dia a problematiche ambientali come il cambiamento climatico, non è saggio né giuridicamente fondato un ricorso smodato a queste fonti energetiche, non potendosi trascurare gli effetti impattanti che generano.

Si pensi, ad esempio, alla quanto mai attuale conflittualità tra l’installazione di impianti eolici e paesaggio. Gli aerogeneratori per loro natura necessitano di zone esposte a una forte ventosità, col sacrificio di crinali e ampie distese di terreni.

Il legislatore nazionale, seppur con ritardo, ha provveduto alla definizione di Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con il DM 10 settembre 2010, che all’Allegato 4 prevede criteri per una corretta localizzazione degli impianti eolici nel paesaggio. Sulla base di questi vengono poi previsti aggiornamenti nelle Strategie Energetiche Nazionali per fronteggiare problematiche insorte negli anni e soddisfare nuove esigenze.

Se si guarda a tali criteri, di semplice interpretazione, si può comprendere come applicandoli in buona fede si possa contenere l’impatto percettivo degli aerogeneratori scongiurando lo stravolgimento della facies del territorio. Così, in sede di autorizzazione alla realizzazione degli impianti, le amministrazioni competenti dovrebbero operare un bilanciamento di interessi serio ed effettivo e non meramente formale. Nel caso in esame, ciò vedrebbe il contemperamento di diritti costituzionalmente tutelati come quello ad una libera iniziativa economica (art. 41) e ad un ambiente salubre (artt. 32; 117) da una parte e la tutela del paesaggio (art. 9) dall’altra.

Non è banale asserire che è fondamentale trovare un punto di equilibrio tra interessi dal valore equipollente per evitare la prevaricazione tirannica di uno sull’altro. Altrettanto importante è non far gravare su piccole realtà il peso del raggiungimento di obiettivi internazionali nella realizzazione di un insostenibile e paradossale glocalismo.

Questi non sono che brevi cenni a una tematica trattata senza pretesa di esaustività, che merita indubbiamente più ampia riflessione.

Katia Giubileo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Torna su